SCOMMESSOPOLI

Un'estate di fuoco per la Serie A, in tanti a rischio...

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  1. Rabanui™
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    CITAZIONE (Mat23Teo @ 10/5/2012, 14:29) 
    Ma sbaglio o questo del video è il famoso Parigino capo ultrà del Bari immischiato con le scommesse? :asd:

    Video

    non sbagli, è lui
     
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  2. WI-SIOUX
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    sta per arrivare il terremoto serie A.

     
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  3. Rabanui™
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    CITAZIONE (WI-SIOUX @ 14/5/2012, 10:12) 
    sta per arrivare il terremoto serie A.

    spero che ci rimangano sotto Chievo e Genoa :ph34r:
     
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  4. Antonio!!
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    Deferimenti per l'indagine sui procuratori.

    La Commissione Disciplinare Nazionale ha pubblicato due comunicati ufficiali relativi alla riunione del 7 maggio, in cui sono state affrontate problematiche che riguardano violazioni del regolamento Agenti. Ammende per sei società Crotone, Parma, Benevento, Siena, Juventus e Pescina Vallegiovenco, sanzioni per alcuni giocatori e agenti di calciatori.

    DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO
    BETTEGA, ANTONIO GIRAUDO, LUCIANO MOGGI, JEAN CLAUDE BLANC,
    GABRIELE ORIALI (all’epoca dei fatti Dirigenti di Società), FORTUNATO
    CANDIDO,CARMINE RAIOLA, JORGE PAULO AGUSTINHO MENDES, OSCAR
    DAMIANI, FRANCO GRANELLO, BRUNO CARPEGGIANI, GIUSEPPE BONETTO,
    MARCELLO BONETTO, PAOLO CONTI (Agenti calciatori), ENZO MARESCA,
    ZDENEK GRYGERA,TIAGO MENDES CARDOSO, VIEIRA PATRICK, ZLATAN
    IBRAHIMOVIC, MARCO MARCHIONNI, ANTONIO CHIMENTI (Calciatori) • (nota n.
    5677/982 pf 09-10/SP/blp del 23.2.2012).

    Con atto del 23.2.2012, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare
    Nazionale:

    1) Roberto Bettega, all’epoca dei fatti vice presidente della F.C. Juventus S.p.A.,
    - 1.1 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    dell’art. 10, commi 1 e 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007,
    anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per aver conferito, a
    mezzo di scrittura privata del 15.7.2005 e non con l’utilizzo del modulo predisposto dalla
    FIGC, mandato all’Agente Fortunato Candido per la conclusione del contratto di cessione
    del calciatore Enzo Maresca dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, con ciò
    determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Fortunato
    Candido era l’agente di fatto del calciatore, nonché per aver retribuito lo stesso agente del
    calciatore;
    - 1.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione all’art. 10,
    comma 1, del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per aver conferito
    incarico all’agente di calciatori sig. Oscar Damiani per il prolungamento del contratto con il
    calciatore Ulien Ruddy Lilian Thuram a mezzo di dichiarazione debitoria del 22.7.2005 e
    non con l’utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori
    con relativo deposito o invio alla predetta Commissione, con le modalità e le forme
    prescritte dal Regolamento Agenti;
    - 1.3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
    all’1.2.2007, per aver conferito mandato all’Agente Giuseppe Bonetto per la trattativa
    relativa al tesseramento del calciatore Zambrotta Gianluca, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente del medesimo
    calciatore, Bonetto Marcello, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante
    della medesima società I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s ;

    2) Fortunato Candido, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC:
    - 2.1 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
    all’1.2.2007, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori a Enzo
    Maresca, in occasione della propria cessione dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del
    15.7.2005, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della
    FIGC alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla FIGC;
    - 2.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. 10, commi 1 e 3, 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
    all’1.2.2007, anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per aver
    svolto attività di assistenza a Enzo Maresca in occasione del contratto di cessione dello
    stesso calciatore dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, così determinando
    una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo di
    fatto l’agente del calciatore, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata
    società pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore;

    3) Enzo Maresca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A., per
    la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt.
    10, commi 10, comma 1, 13, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
    all’1.2.2007, anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per essersi
    avvalso, in occasione della stipulazione del contratto di sua cessione dalla F.C. Juventus
    S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, dell’opera dell’agente di calciatori Fortunato Candido
    senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC,
    così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Fortunato
    Candido titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente,
    consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa.

    4) Antonio Giraudo, all’epoca dei fatti vice presidente della F.C. Juventus S.p.A.:
    - 4.1 Per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt.
    3, comma 1, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007,
    per aver sottoscritto e conferito l’incarico datato 16.6.2005 non all’Agente personalmente
    Carmine Raiola, Agente Fifa, ma alla società Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era
    legale rappresentante;
    - 4.2 per la violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
    previgente, dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in
    vigore fino all’1.2.2007, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per
    aver dato mandato all’Agente Carmine Raiola, e per esso alla società Prodiges Ltd, con
    scrittura sottoscritta il 16.6.2005, per la conclusione del contratto tra la soc. Juventus e
    Della Valentina Gladstone Pereira, nonostante tale agente rappresentasse di fatto il
    medesimo calciatore;
    - 4.3 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt.
    3, comma 1, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007,
    per aver sottoscritto e conferito l’incarico datato 18.7.2005, avente ad oggetto il
    trasferimento e la stipulazione del contratto con il calciatore Ricardo Parke Douglas, non
    3
    all’Agente personalmente Carmine Raiola, Agente Fifa, ma alla società Prodiges Ltd, di cui
    il medesimo Agente era legale rappresentante;
    - 4.4 per la violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
    previgente, dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in
    vigore fino all’1.2.2007, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per
    aver dato mandato all’Agente Carmine Raiola, e per esso alla società Prodiges Ltd, con
    scrittura sottoscritta il 18.7.2005, per la conclusione del contratto tra la soc. Juventus ed il
    sig. Ricardo Parke Douglas, nonostante tale agente rappresentasse il medesimo
    calciatore;
    - 4.5 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
    all’1.2.2007, per aver conferito mandato all’Agente Bonetto Marcello per la trattativa
    relativa al tesseramento del calciatore Mantovani Andrea, con ciò determinando una
    situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente del medesimo
    calciatore, Bonetto Giuseppe, rispettivamente socio accomandatario e socio
    accomandante della medesima società I.F.A. di Marcello Bonetto & C. s.a.s.
    - 4.6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
    all’1.2.2007, per aver conferito mandato all’Agente Giuseppe Bonetto per la trattativa
    relativa al tesseramento del calciatore Balzaretti Federico, con ciò determinando una
    situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente, nell’espletamento del mandato
    assunto, con l’Agente del medesimo calciatore, Bonetto Marcello, rispettivamente socio
    accomandatario e socio acco-mandante della medesima società I.F.A. di Giuseppe
    Bonetto & C. s.a.s.;
    - 4.7 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore
    fino all’1.2.2007, per aver conferito a Paolo Conti mandato per la stipulazione del contratto
    con Antonio Chimenti, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto
    lo stesso Conti era l’agente del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso
    spettante a Paolo Conti fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal
    calciatore;

    5) Carmine Raiola, agente di calciatori:
    - 5.1 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt.
    3, comma 2, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007,
    per aver sottoscritto l’incarico datato 16.6.2005 con la Juventus, non personalmente nella
    sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della
    Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il
    precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente;
    - 5.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore
    fino all’1.2.2007, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di
    interessi, per aver agito nell’interesse del calciatore sig. Della Valentina Gladstone Pereira,
    di cui era agente di fatto, ai fini del trasferimento dello stesso e la conclusione del contratto
    del 30.8.2005 con la Juventus ed aver nel contempo assunto mandato dalla medesima
    società finalizzato allo stesso tesseramento e contratto
    - 5.3 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, prima
    parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver sottoscritto l’incarico
    datato 2.4.2007 con la Juventus, non personalmente nella sua qualità di Agente di
    calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Glitter Ltd, di cui il
    medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli
    incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente;
    - 5.4 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
    commi 1, 4 ed 11, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di
    calciatori previgente, per aver svolto attività di assistenza al sig. Zdenek Grygera in
    occasione del trasferimento dello stesso calciatore alla F.C. Juventus S.p.A. di cui al
    contratto preliminare del 22.2.2007, così determinando una situazione di conflitto di
    interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo di fatto l’agente del calciatore,
    nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i suoi
    compensi quale agente del calciatore;
    - 5.5 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
    commi 1 e 11, nonchè 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per
    avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore del sig. Zdenek Grygera per
    il trasferimento del calciatore alla Juventus di cui al contratto preliminare del 22.2.2007,
    senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della FIGC alcun mandato
    scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C
    - 5.6 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt.
    3, comma 1, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007,
    per aver sottoscritto l’incarico datato 18.7.2005 con la Juventus, avente ad oggetto il
    trasferimento e la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Ricardo Parke Douglas,
    non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di
    Legale Rappresentante della Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era legale
    rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere
    conferiti solo agli Agenti personalmente;
    - 5.7 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore
    fino all’1.2.2007, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di
    interessi, per aver agito nell’interesse del calciatore sig. Ricardo Parke Douglas, di cui era
    agente, ai fini del trasferimento dello stesso e la conclusione del contratto del 30.8.2005
    con la Juventus ed aver nel contempo assunto mandato dalla medesima società
    finalizzato allo stesso tesseramento e contratto;
    - 5.8 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt.
    3, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino
    all’1.2.2007, per aver assunto l’incarico da parte della Juventus, volto al trasferimento del
    sig. Zlatan Ibrahimovic da tale società all’Internazionale a mezzo di dichiarazione debitoria
    del 10.8.2006 e non con l’utilizzo dei moduli predisposti dalla FIGC con relativo invio alla
    Commissione Agenti, per giunta assumendo l’incarico non personalmente nella sua qualità
    di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Prodiges Ltd,
    di cui il medesimo Agente era procuratore speciale, in contrasto con il precetto secondo
    cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente;
    5
    - 5.9 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore
    fino all’1.2.2007, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di
    interessi, per avere, in relazione alle prestazioni effettuate per la cessione del contratto del
    calciatore Ibrahimovic, ottenuto il pagamento da parte della società Juventus, avente
    quale destinatario la società Prodigest Ltd, di cui era Procuratore Speciale, mentre era
    l’Agente del medesimo calciatore ed inoltre per avere ricevuto per la medesima
    operazione pagamenti da parte della società Inter, società contraddittrice contrattuale della
    Juventus;

    6) Jean Claude Blanc, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Direttore generale
    della F.C. Juventus S.p.A.,
    - 6.1 Per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4, comma 2,
    prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver sottoscritto e
    conferito l’incarico datato 20 febbraio 2009 non all’Agente personalmente Carmine Raiola,
    Agente Fifa, ma alla società Glitter Ltd, di cui il medesimo Agente era legale
    rappresentante;
    - 6.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
    comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver
    conferito a Carmine Raiola mandato per il trasferimento di. Zdenek Grygera di cui al
    contratto preliminare con il calciatore del 22.2.2007, determinando così una situazione di
    conflitto di interessi in quanto quest’ultimo era l’agente del calciatore, nonché per aver
    fatto sì che il compenso spettante all’agente medesimo fosse pagato dalla società dallo
    stesso rappresentata e non dal calciatore;
    - 6.3 Per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4, comma 2,
    prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver sottoscritto e
    conferito l’incarico datato 10.5.2007 non all’Agente personalmente Jorge Paulo Agustinho
    Mendes, Agente Fifa, ma alla società Gestifute International Ltd, di cui il medesimo Agente
    era legale rappresentante;
    - 6.4 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
    comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver
    conferito a Jorge Paulo Agustinho Mendes mandato per il trasferimento diTiago Mendes
    Cardoso di cui al contratto con il calciatore del 21.6.2007, determinando così una
    situazione di conflitto di interessi in quanto quest’ultimo era l’agente del calciatore, nonché
    per aver fatto sì che il compenso spettante all’agente medesimo fosse pagato dalla società
    dallo stesso rappresentata e non dal calciatore;
    - 6.5 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, degli artt. 3, comma 1, e
    10, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore fino all’1.2.2007, per aver sottoscritto e
    conferito l’incarico datato 15.7.2006, avente ad oggetto il trasferimento del calciatore
    Patrick Vieira, non all’Agente personalmente Franco Granello, Agente Fifa, ma alla
    società Steve Kutner Management Ltd, di cui il medesimo Agente era rappresentante;
    - 6.6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, degli artt. 3, comma 2, 10,
    comma 1, e 15. comma 1, del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per
    aver conferito l’incarico datato 10.8.2006 avente ad oggetto la cessione del calciatore
    Ibrahimovic dalla Juventus all'Inter non all’Agente personalmente Raiola, al quale è
    riferibile la medesima società, ma direttamente alla società Prodigest, di cui il medesimo
    Agente era Procuratore Speciale, in violazione delle norme regolamentari in materia di
    modalità di conferimento dell’incarico e con ciò, peraltro, determinando una situazione di
    conflitto di interessi;

    7) Zdenek Grygera, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento calciatore
    tesserato per la F.C. Juventus S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di
    Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 4, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del
    regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, in occasione del suo
    trasferimento alla Juventus di cui al contratto preliminare del 22.2.2007, dell’opera
    dell’agente di calciatori Carmine Raiola senza aver conferito allo stesso alcun mandato
    scritto su modulo predisposto dalla FIGC, così determinando una situazione di conflitto di
    interessi essendo l’agente Raiola formalmente titolare di mandato da parte della società
    ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero
    pagati dalla società stessa

    8) Jorge Paulo Agustinho Mendes, agente di calciatori:
    - 8.1 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, dell’art. 4, comma 2, prima parte,
    del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver sottoscritto l’incarico datato
    10.5.2007 con la Juventus, non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma
    nella mera qualità di Legale Rappresentante della Gestifute International Ltd, di cui il
    medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli
    incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente;
    - 8.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
    commi 1, 4 ed 11, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di
    calciatori previgente, per aver svolto attività di assistenza a Tiago Mendes Cardoso in
    occasione del trasferimento dello stesso calciatore alla F.C. Juventus S.p.A. di cui al
    contratto del 21.6.2007, così determinando una situazione di conflitto di interessi
    nell’espletamento del mandato assunto, essendo l’agente del calciatore, nonché per aver
    fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i suoi compensi quale
    agente del calciatore;

    9) Tiago Mendes Cardoso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus
    S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt.
    10, comma 4, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori
    previgente, per essersi avvalso, in occasione del suo trasferimento alla Juventus di cui al
    contratto del 21.6.2007, dell’opera dell’agente di calciatori Jorge Paulo Agustinho
    Mendes, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo lo stesso
    agente formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo,
    ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla
    società stessa;

    10) Oscar Damiani, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC, per la violazione
    dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione all’art. 10, comma 1, del
    Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per aver assunto incarico dalla
    Juventus per il rinnovo del contratto con il calciatore Ulien Ruddy Lilian Thuram a mezzo di
    dichiarazione debitoria della società del 22.7.2005 e non con l’utilizzo degli appositi moduli
    predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori con relativo deposito o invio alla
    predetta Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti;

    11) Franco Granello, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC, per la violazione
    dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, degli artt. 3, comma 1, 10, comma 1, e 15,
    comma 1, del Regolamento Agenti vigente fino all’1.2.2007, per aver assunto dalla
    Juventus incarico per il trasferimento del calciatore Patrick Vieira all’Internazionale a
    mezzo di scrittura privata del 15.7.2006 senza l’utilizzo dei moduli predisposti dalla FIGC e
    deposito presso la Commissione Agenti, per giunta non personalmente ma quale
    rappresentante della Steve Kutner Management Ltd, con ciò determinando ulteriormente
    una situazione di conflitto di interessi in quanto al contempo era agente del calciatore;

    12) Vieira Patrick, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A., per
    la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, dell’art. 10, comma 1 del
    Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per essersi fatto assistere nelle
    trattative relative al trasferimento dalla Juventus all’Inter dalla Steve Kutner Management
    Ltd, per essa dall’agente sig. Franco Granello, senza aver conferito formale mandato al
    medesimo Agente, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti vigente
    all’epoca dei fatti;

    13) Zlatan Ibrahimovic, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A.,
    per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, dell’art. 10, comma 1 del
    Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per essersi fatto assistere nelle
    trattative relative al trasferimento dalla Juventus all’Inter dall’Agente Raiola Carmine,
    senza aver conferito formale mandato al medesimo Agente, con le modalità e le forme
    prescritte dal Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti con ciò, peraltro,
    determinando una situazione di conflitto di interessi

    14) Gabriele Oriali, all’epoca dei fatti legale rappresentante F.C. Internazionale Milano
    S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, degli artt. 3, comma 2, e
    10, per aver retribuito l’Agente Raiola, Agente di calciatore di Ibrahimovic, e per esso la
    società Prodigest Ltd, per l’acquisizione all’FC Internazionale Milano del medesimo
    calciatore Ibrahimovic, con ciò, peraltro, determinando una situazione di conflitto di
    interessi;

    15) Luciano Moggi, all’epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante della
    F.C. Juventus S.p.A., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia
    Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di
    calciatori in vigore fino all’1.2.2007, per aver conferito a Bruno Carpeggiani mandato per la
    stipulazione del contratto con Marco Marchionni, determinando così una situazione di
    conflitto di interessi in quanto lo stesso Carpeggiani era l’agente del calciatore, nonché per
    aver fatto sì che il compenso spettante al Carpeggiani fosse pagato dalla società dallo
    stesso rappresentata e non dal calciatore;

    16) Bruno Carpeggiani, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC, per la
    violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10,
    commi 1 e 3, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore
    fino all’1.2.2007, per aver ricevuto, nello stesso periodo di tempo, mandato di agente sia
    dal calciatore MARCHIONNI che dalla società JUVENTUS, entrambi inerenti lo stesso
    tesseramento, venendo così a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi
    nell’espletamento dei mandati assunti ed in tal modo facendo sì che il suo compenso
    venisse corrisposto dalla società;

    17) Marco Marchionni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A.,
    per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli
    artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
    all’1.2.2007, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto del
    21.1.2006 con la Juventus, dell’opera dell’agente di calciatori Bruno Carpeggiani, così
    determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Carpeggiani
    formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente,
    consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa;

    18) Marcello Bonetto, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC:
    - 18.1 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori
    in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus in
    occasione della stipulazione del contratto con Andrea Mantovani del 28.8.2005, così
    determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato
    assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto Giuseppe Bonetto, quale Agente
    titolare di mandato rilasciato dal calciatore, entrambi soci della I.F.A. di Marcello Bonetto &
    C. s.a.s.;
    - 18.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori
    in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza al calciatore Balzaretti
    Federico nella trattativa per il tesseramento con la società Juventus, con ciò determinando
    una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo
    nella medesima trattativa coinvolto il padre Giuseppe Bonetto, quale Agente del medesimo
    calciatore, entrambi soci della I.F.A. Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.;
    - 18.3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori
    in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza in favore di Gianluca
    Zambrotta in occasione della stipula del contratto tra il citato calciatore e le società
    Juventus, nel mentre Giuseppe Bonetto aveva ricevuto mandato datato 5.8.2005 per la
    cura degli interessi della società appena citata, nonostante tutti e due gli agenti fossero
    soci della I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.;

    19) Giuseppe Bonetto, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC:
    - 19.1 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori
    in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza al calciatore Mantovani
    Andrea nella trattativa per il tesseramento con la Juventus, con ciò determinando una
    situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella
    medesima trattativa coinvolto il figlio Marcello Bonetto, quale Agente della società
    Juventus, entrambi soci della IFA di Bonetto Marcello & C;
    - 19.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori
    in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus nella
    trattativa per il tesseramento del calciatore Balzaretti Federico, con ciò determinando una
    situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella
    medesima trattativa coinvolto il figlio Marcello Bonetto, quale Agente del calciatore
    Balzaretti Federico, entrambi soci della I.F.A. Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.;
    - 19.3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
    degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori
    in vigore fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus nella
    trattativa per il tesseramento del calciatore Zambrotta Gianluca, con ciò determinando una
    situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella
    medesima trattativa coinvolto il figlio Marcello Bonetto, quale Agente del calciatore
    Zambrotta Gianluca, entrambi soci della I.F.A. Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.;

    20) Paolo Conti, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC, per la violazione
    dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt. 10, commi 1 e
    3, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
    all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus, in virtù di formale
    mandato, nella trattativa per il tesseramento del calciatore Chimenti Antonio, con ciò
    determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato
    assunto, essendo nella medesima trattativa anche l’Agente del calciatore Chimenti
    insieme al figlio Carlo Conti ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse
    corrisposto, sia pure in parte, dalla società;

    21) Antonio Chimenti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A.,
    per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli
    artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
    all’1.2.2007, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto del
    21.1.2006 con la Juventus, dell’opera dell’agente di calciatori Paolo Conti, così
    determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Conti formalmente
    titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i
    compensi da lui dovuti all’agente fossero, sia pure in parte, pagati dalla società stessa;
    I difensori dei deferiti Fortunato, Maresca, Mendes, Cardoso, Damiani, Granello, Vieira,
    Ibrahimovic, Oriali, Moggi, Carpeggiani, Marchionni, Bonetto Marcello, Bonetto Giuseppe e
    Conti hanno inviato memorie difensive con le quali chiedono il proscioglimento dei propri
    assistiti. La memoria difensiva del deferito Raiola è pervenuta fuori termine.
    All’udienza del 7/5/2012 preliminarmente il rappresentante della Procura ha chiesto che gli
    atti relativi a Damiani Oscar venissero restituiti alla Procura.
    I difensori dei deferiti Bettega Roberto, Fortunato Candido, Giraudo Antonio, Blanc Jean
    Claude, Bonetto Marcello, Bonetto Giuseppe e Chimenti Antonio hanno concordato con la
    Procura Federale una sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS che questa Commissione ha
    ritenuto congrua.

    In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
    “La Commissione disciplinare nazionale,
    rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Roberto Bettega, Antonio Giraudo,
    Jean Claude Blanc, Antonio Chimenti, Marcello Bonetto, Giuseppe Bonetto, Candido
    Fortunato, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai
    sensi dell’art. 23, CGS;
    [“• pena base per il Signor Roberto Bettega, inibizione di mesi 2 (due) e giorni 15
    (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici);
    10
    • pena base per il Sig. Antonio Giraudo, inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici),
    diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci);
    • pena base per il Sig. Jean Claude Blanc, inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi
    dell’art. 23, a mesi 2 (due);
    • pena base per il Signor Antonio Chimenti, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00),
    diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 10.000,00 (€ diecimila/00);
    • pena base per il Signor Marcello Bonetto, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e
    giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi
    dell’art. 23, a mesi 1 (uno) e € 20.000,00 (€ ventimila/00);
    • pena base per il Signor Giuseppe Bonetto, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e
    giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi
    dell’art. 23, a mesi 1 (uno) e € 20.000,00 (€ ventimila/00);
    • pena base per il Signor Candido Fortunato, sospensione della licenza per mesi 2 (due)
    oltre all’ammenda di € 22.500,00 (€ ventiduemilacinquecento/00), diminuita ai sensi
    dell’art. 23, a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) e 15.000,00 (€ quindicimila/00); si procede
    alla conversione della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) nella
    sospensione della licenza di giorni 15 (quindici); la sanzione finale pertanto sarà la
    sospensione della licenza di mesi 1 (uno) e giorni 25 (venticinque)];
    considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
    visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
    possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
    primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
    indicandone la specie e la misura;
    visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
    qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
    dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
    confronti del richiedente;
    rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
    corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
    P.Q.M.
    la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
    dispositivo.
    Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

    Per gli altri deferiti la Procura Federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: €
    15.000,00 di ammenda per Maresca Enzo, Grygera Zdenek, Cardoso Mendes Tiago,
    Vieira Patrick, Ibrahimovic Zlatan e Marchionni Marco; 12 mesi di sospensione ed €
    110.000,00 di ammenda per Raiola Carmine; 5 mesi di sospensione e € 30.000,00 di
    ammenda per Mendes Agustinho Jorge Paulo; 4 mesi di sospensione e € 30.000,00 di
    ammenda per Granello Franco; 5 mesi di sospensione ed € 30.000,00 di ammenda per
    Carpeggiani Bruno; 3 mesi di inibizione per Oriali Gabriele; 4 mesi di inibizione per Moggi
    Luciano.

    I difensori dei deferiti hanno discusso oralmente e concludendo si sono riportati alle
    rispettive memorie e alle articolate richieste ivi formulate.
    In ordine all’eccepito difetto di giurisdizione per gli addebiti formulati nei confronti degli
    agenti con licenza straniera Raiola e Mendes Agustinho questa Commissione osserva che, se è ben vero che l’art. 1, comma 5, CGS, l’art. 32, comma 1, del Regolamento FIFA
    sugli agenti dei calciatori e l’art. 25, commi 1 e 3, del vigente Regolamento FIGC degli
    Agenti dei Calciatori farebbero propendere per un radicamento della giurisdizione basato
    sulla nazionalità della transazione, è altrettanto evidente che l’art. 18, comma 1, del
    Regolamento FIGC approvato col C.U. 48 del 28/12/96, l’art. 25, comma 2, del vigente
    Regolamento FIGC degli agenti dei calciatori e perfino la seconda parte dell’art. 32,
    comma 1, del Regolamento FIFA farebbero propendere invece per un radicamento legato
    alla nazionalità della licenza dell’agente o addirittura per una sorta di giurisdizione
    concorrente. Ne deriva che, alla luce dell’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento FIGC
    e dell’art. 32, comma 3, del Regolamento FIFA, per i defeferiti Raiola e Mendes Agustinho
    appare necessario rimettere gli atti alla Commissione Disciplinare della FIFA affinché
    decida quale sia l’organo competente per l’applicazione delle sanzioni.
    Il presente procedimento è frutto delle indagini disposte dalla Procura Federale in seguito
    a notizie di stampa relative a presunti illeciti fiscali posti in essere dalla dirigenza della
    Juventus F.C. S.p.A., relativi agli anni di imposta 2005 e 2006 (notizie di stampa
    dell’11.02.2010). La Procura ha proceduto anche all’acquisizione degli atti del
    procedimento penale apertosi a Torino in relazione a tali presunti illeciti e archiviato con
    decreto del G.I.P. 30/8/2010.
    L’imponente mole delle acquisizioni documentali ha consentito di ricostruire per tabulas i
    fatti che sono in larghissima parte pacifici e non contestati. Resta da valutarne la rilevanza
    disciplinare. Per il resto appaiono illuminanti le dichiarazioni raccolte dalla Polizia
    Giudiziaria nell’ambito del suddetto procedimento penale.

    In ordine all’eccezione di prescrizione sollevata da alcune difese, va precisato che, mentre
    per le violazioni commesse dalle società si applica l’art. 18, comma 2, CGS nel testo
    all’epoca vigente che prevedeva il termine della seconda stagione sportiva successiva
    all’ultimo atto per tutte le infrazioni disciplinari a qualsiasi titolo addebitate ai sodalizi, alle
    persone fisiche in via generale si applica l’art. 18, comma 1, che prevede il termine della
    quarta stagione successiva all’ultimo atto. Il più breve termine di cui all’art 18, comma 4, si
    applica solo alle violazioni che riguardano l’irregolarità dei termini economici strictu sensu
    delle pattuizioni. Trattasi di norma speciale non suscettibile di applicazione analogica.
    In ordine all’eccezione di improcedibilità ex art. 32, comma 11, CGS si ribadisce che il
    deferimento costituisce l’esito delle indagini e non già atto delle medesime che si sono
    regolarmente concluse nei termini previsti.

    Priva di fondamento è la pretesa, comune a molte delle difese, di applicare al
    procedimento sportivo principi e addirittura norme proprie del procedimento penale.
    L’ordinamento sportivo è autonomo ed è regolato da principi e da norme proprie cui ogni
    tesserato e, comunque, ogni soggetto indicato dall’art. 1 CGS accetta volontariamente di
    sottoporsi per poter agire in ambito federale.

    Il decreto di archiviazione intervenuto nel procedimento penale dal quale sono stati
    acquisiti gran parte degli atti del presente procedimento sportivo non ha alcuna efficacia
    preclusiva. Innanzitutto, nei due diversi procedimenti i fatti sono contestati sotto profili del
    tutto difformi. Peraltro, l’illecito disciplinare non coincide affatto con quello penale, cosicchè
    un fatto penalmente irrilevante può essere invece contrario alle norme sportive. Ma non
    solo. Il decreto di archiviazione adottato in sede penale non ha efficacia di giudicato e non
    rivestirebbe autorità di cosa giudicata neppure nel giudizio civile promosso per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, o in quello tributario, trattandosi di provvedimento per il quale non si è verificata la condizione della pronuncia a seguito di dibattimento e che, perciò, non può considerarsi irrevocabile.

    Il procedimento sportivo diverge da quello penale perfino per quanto riguarda il requisito
    probatorio necessario per giungere a una dichiarazione di responsabilità. Recentemente il
    TNAS ha più volte affermato che “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto
    incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta
    della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi
    sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio,come nel diritto
    penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo,
    una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si
    prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve
    essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore
    all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive
    Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicchè deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. il lodo del 31 gennaio 2012, Saverino/FIGC, il lodo 2 aprile 2012, Amodio e SS Juve Stabia/FIGC, e il lodo 16 aprile 2012, Spadavecchia/ FIGC).

    Sia il Regolamento della FIGC che il Regolamento FIFA sanciscono espressamente e
    senza ombra di dubbio la giurisdizione degli organi di giustizia federale anche per gli
    Agenti licenziati da questa Federazione. L’art. 23 del Regolamento FIFA nonché l’art 12
    del Regolamento FIGC previgente e l’art. 19 dell’attuale Regolamento FIGC impongono
    all’agente di rispettare gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi
    competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali.
    Peraltro l’art. 1, comma 1, CGS impone a ogni soggetto che svolge attività rilevante per
    l’ordinamento federale l’osservanza di tutti gli atti e le norme federali. In buona sostanza la
    violazione di qualsiasi norma federale costituisce illecito disciplinarmente rilevante per tutti
    i soggetti che svolgono attività in ambito federale.

    Il Regolamento agenti impone anche che il mandato debba essere conferito
    personalmente all’agente che può organizzare la sua attività imprenditorialmente. Gli
    agenti, quindi, possono costituire società di capitali, ma il mandato deve sempre essere
    rilasciato non già alla società bensì alla persona fisica anche al fine di rendere
    immediatamente percepibile chi sia l’agente (che non può celarsi attraverso fantasiose
    denominazioni) e che non ricorrano situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi.
    L’art 15, comma 1, del Regolamento agenti vigente all’epoca dei fatti vieta di
    rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e
    un calciatore. Ai sensi dell’art, 12 comma 1, del medesimo Regolamento, l’agente deve
    improntare il proprio operato a principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e
    diligenza professionale e deve rispettare tutte le normative, sportive e statali. È evidente
    che ragionando in questi termini il conflitto di interessi disciplinarmente rilevante non si
    realizza sulla base della formale vigenza di un accordo scritto ma solo in forza
    dell’esistenza di un mandato di fatto in concreto espletato. Non è sufficiente la risoluzione
    formale di un rapporto consolidato, pluriennale e noto a tutti gli operatori del settore, fatta pochi giorni prima della conclusione del contratto per escludere la sussistenza del conflitto
    di interessi. Quello che realizza la fattispecie disciplinarmente rilevante è la sussistenza di
    fatto di un mandato e/o l’attività effettivamente prestata in rappresentanza di fatto di
    entrambe le parti. Altrettanto rilevante è l’avere eluso la norma che vieta alla società di
    corrispondere i compensi dovuti dal calciatore all’agente.

    Dall’attività di indagine compiuta dalla Procura emerge l’esistenza di una consolidata
    prassi antiregolamentare seguita al fine di eludere la suddetta normativa. In sostanza,
    l’agente del calciatore che interessava alla società dismetteva formalmente il mandato o,
    comunque, non lo ufficializzava; nel contempo riceveva il mandato dalla società,
    compariva nell’affare come agente di essa e riceveva da essa il compenso che avrebbe
    dovuto essere versato dal calciatore.

    Appare provato che ciò sia avvenuto in relazione ai contratti conclusi con i calciatori
    Maresca, Grygera, Cardoso Mendes Tiago, Ibrahimovic, Marchionni e Chimenti.
    Per Maresca le dichiarazioni ammissive rese alla Guardia di finanza il 3/7/2010 dal
    calciatore e il 4/10/2006 dall’agente Candido Fortunato non lasciano adito a dubbi.
    Ugualmente risolutive sono le piene e circostanziate ammissione rese alla Guardia di
    finanza il 29/5/2009 dal Grygera e il 27/5/2009 dal Cardoso Mendes Tiago.

    Per quanto attiene il deferito Ibrahimovic è lo stesso Raiola a confermare il fatto notorio di
    essere stato agente del calciatore prima, durante e dopo il contratto concluso con la soc.
    Inter, fatto confermato anche dal Direttore tecnico dell’Inter Marco Branca.

    Per quanto attiene il deferito Marchionni, il 27/5/2009 egli ha dichiarato alla Guardia di
    finanza che Carpeggiani Bruno era il suo procuratore da circa 10 anni e a esso rinnovava
    il mandato periodicamente. Lo stesso calciatore ha ammesso di non aver mai retribuito il
    suo procuratore in quanto vi provvedevano le società per le quali giocava. In questo caso
    è stata posta in essere una vera e propria attività elusiva della normativa federale in
    quanto il Carpeggiani, dopo un pluriennale rapporto che lo legava al Marchionni, in data
    13/1/2006 ha inviato alla FIGC un atto di risoluzione del mandato con il calciatore e in data
    16/1/2006 ha ricevuto il mandato dalla Juventus; pochi giorni dopo, il 21/1/2006, è stato
    concluso il contratto tra tale società e il Marchionni. Il Carpeggiani è stato retribuito dalla
    Juventus e subito dopo è tornato ad essere agente del calciatore. Tale complessa
    pantomima, lungi dal legittimare la condotta dei deferiti, dimostra solo una notevole
    intensità del dolo.

    Per quanto attiene il contratto concluso dal deferito Chimenti, il 27/5/2009, il calciatore ha
    dichiarato alla Guardia di finanza: “nel primo acquisto dei diritti alle mie prestazioni
    sportive da parte della Juventus e per i successivi rinnovi con la Juventus non ho trattato
    personalmente con dirigenti o rappresentanti della predetta società in quanto mi sono
    avvalso dell’opera del mio procuratore Paolo Conti e del figlio Carlo. Ho firmato il contratto
    con la Juventus assistito dai miei procuratori sopra citati. Nel primo contratto e nei
    successivi rinnovi, i procuratori sono stati pagati dalla Juventus; io corrispondevo loro una
    percentuale bassa (circa l’1%); per la restante parte provvedeva la Juventus … i sigg.ri
    Conti non si sono mai presentati a me come procuratori/agenti della Juventus; essi hanno
    sempre perseguito i miei interessi per mio conto e su mio mandato”. Tali affermazioni sono
    chiarissime e non vengono in alcun modo scalfite dalla compiacente dichiarazione scritta
    rilasciata dal Chimenti su richiesta del deferito Conti e da questi prodotta. Tale sorta di
    ritrattazione non ha alcun valore probatorio perché tardiva, generica, illogica, contraddittoria e sostanzialmente autodifensiva in quanto si limita a negare la sussistenza del medesimo fatto attribuito al dichiarante.

    Conseguentemente, deve ritenersi provata la responsabilità dei deferiti Maresca, Grygera,
    Cardoso Mendes Tiago, Ibrahimovic, Moggi, Carpeggiani; Marchionni e Conti.
    Per quanto attiene al contratto del calciatore Vieira emerge con chiarezza la responsabilità
    dell’agente Granello per i fatti a lui contestati fatta eccezione per il conflitto di interessi. In
    ordine alla sua partecipazione, quanto meno di fatto, alla Steve Kutner Management Ltd,
    oltre alla chiarezza delle dichiarazioni ammissive da lui stesso rese alla Guardia di finanza
    e di quelle rilasciate in data 11/12/2006 da Marco Branca, appare evidente ictu oculi che la
    sottoscrizione apposta in nome e per conto della Steve Kutner Management Ltd in calce al
    contratto concluso con la Juventus in data 15/7/2006 è quella di Franco Granello, quale
    compare in calce alla memoria difensiva e alla procura al suo difensore depositate nel
    presente procedimento. Non c’è dubbio, quindi, che sia stato il Granello ad aver assunto
    dalla Juventus l’incarico per il trasferimento del calciatore Patrick Vieira all’Inter a mezzo di
    scrittura privata del 15/7/2006 senza l’utilizzo dei moduli predisposti dalla FIGC e senza
    provvedere al deposito presso la Commissione Agenti, per giunta non personalmente ma
    quale rappresentante (di fatto e/o di diritto poco importa) della Steve Kutner Management
    Ltd.
    Sanzioni congrue per i responsabili come sopra individuati appaiono quelle di cui al
    dispositivo.

    A conclusioni difformi si deve pervenire per i deferiti Vieira e Oriali. Per il primo non appare
    provata l’esistenza di fatto di un mandato in favore della Steve Kutner Management Ltd,
    anzi molteplici elementi convincono questa Commissione del contrario. Per quanto
    riguarda il deferito Oriali, egli non risulta essere il legale rappresentante della soc. Inter e,
    comunque, le dichiarazioni rese dal Direttore Tecnico Marco Branca non sono sufficienti a
    chiarire il ruolo effettivamente svolto dal deferito nella trattativa relativa al calciatore
    Ibrahimovic.
    P.Q.M.

    La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle
    seguenti sanzioni:
    • per il Signor Roberto Bettega inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici);
    • per il Sig. Antonio Giraudo inibizione di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci);
    • per il Sig. Jean Claude Blanc inibizione di mesi 2 (due);
    • per il Signor Antonio Chimenti ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
    • per il Signor Marcello Bonetto sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e ammenda di
    € 20.000,00 (€ ventimila/00);
    • per il Signor Giuseppe Bonetto sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e ammenda €
    20.000,00 (€ ventimila/00);
    • per il Signor Candido Fortunato sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e giorni 25
    (venticinque).
    Proscioglie dagli addebiti loro rivolti Vieira Patrick e Oriali Gabriele.
    Infligge le seguenti sanzioni: € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda per Maresca
    Enzo, Grygera Zdenek, Cardoso Mendes Tiago, Ibrahimovic Zlatan e Marchionni Marco;
    mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di sospensione e € 20.000,00 (€ ventimila/00) di
    ammenda per Granello Franco; mesi 1 (uno) e € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda per Carpeggiani Bruno e Conti Paolo; mesi 1 (uno) di inibizione per Moggi Luciano.

    Dispone la restituzione alla Procura Federale degli atti relativi a Damiani Oscar.
    Dispone la trasmissione degli atti relativi a Raiola Carmine e Mendes Agustinho Jorge
    Paulo alla Segreteria Federale affinchè li rimetta alla Commissione FIFA che dovrà
    decidere quale sia, nella fattispecie, l’organo competente per l’applicazione di sanzioni.
    (361) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO
    GHIRARDI, ORESTE VIGORITO, ROBERTO ZANZI, GIUSEPPE URSINO, SABATINO
    STORNELLI, PIETRO LEONARDI, JEAN CLAUDE BLANC (all’epoca dei fatti Dirigenti
    di Società), MARCO TRABUCCHI, FERNANDO DIEGO COSENTINO, GIAMPIERO
    POCETTA, GENNARO PALOMBA, ROMUALDO CORVINO, TULLIO TINTI (Agenti
    calciatori), PABLO EZEQUIEL FONTANELLO, VALERI EMILOV BOJNOV, ANDRES
    SEBASTIAN BUENO, ANTONIO ZITO, GIUSEPPE CACCAVALLO, (Calciatori) E LE
    SOCIETA’ PARMA FC SPA, FC JUVENTUS SPA, BENEVENTO CALCIO SPA, AC
    SIENA SPA, FC CROTONE SRL, PESCINA VALLEGIOVENCO • (nota n. 5568/552 pf
    09-10/SP/Segr. del 22.2.2012).

    Con atto del 22.2.2012, la Procura Federale ha deferito:

    1. il sig. TOMMASO GHIRARDI, all’epoca dei fatti oggetto del deferimento presidente del
    Parma F.C. S.p.A.:
    A, A.1 1.1. per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del CGS, in
    relazione all’art. 3, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione
    all’art. 1, comma 1, del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per aver
    sottoscritto l’accordo con la Sportconsult Ltd in data 1.1.2009 ed essersi, con esso,
    avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato nell’attività di ricerca e segnalazione di
    calciatori provenienti dall’estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori,
    (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo;
    A, A.1 1.2. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli
    artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per
    essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Marco Trabucchi ed aver corrisposto per la
    medesima attività un compenso a mezzo della stipulazione del contratto dell’1 luglio 2009
    con la società Sportconsult Ltd anziché con l’agente personalmente, per la trattativa volta
    al tesseramento per la sua società di appartenenza dei calciatori Kutuzau e Leon;
    A.1 1.3. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver
    sottoscritto ed inviato alla Commissione Operazioni Estere della FIGC la dichiarazione
    dell’1.2.2010 con la quale viene affermato che la società dallo stesso rappresentata non si
    era avvalsa di intermediari per l’acquisizione temporanea del calciatore sig. Nemanja
    Covic, quando invece tale acquisizione era avvenuta tramite la segnalazione della Sport
    Consulting Ltd;
    A, A.2 1.4. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art.
    5, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, ai fini del
    tesseramento del calciatore Pablo Ezequiel Fontanello, dell’opera della società Jaketown
    Ltd, soggetto non rappresentato da persona in possesso di licenza per lo svolgimento di
    attività di agente, ed aver stipulato a tal fine con detta società il contratto datato
    18.12.2008;
    16
    A, A.3 1.5. per la violazione degli artt. 1, comma 1, 10, comma 1 del Codice di Giustizia
    Sportiva, dell’art. 3, commi 1 e 3 e 5, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori
    previgente, per essersi avvalso, ai fini del tesseramento del calciatore Valeri Bojinov,
    dell’opera della società Kelsall Ltd, soggetto non autorizzato, ed aver stipulato a tal fine
    con detta società il contratto datato 1.7.2009;
    B 1.6. per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 15,
    commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché
    dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per aver conferito al sig. Gennaro Palomba mandato
    per la stipulazione del contratto del 31.7.2009 con il sig. Valeri Emilov Bojinov,
    determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Palomba
    era l’agente di fatto del calciatore, nonché per non essersi assicurato che il nominativo
    dell’agente sig. Gennaro Palomba fosse chiaramente indicato nello stesso contratto;



    Edited by Antonio!! - 16/5/2012, 10:31
     
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  5. crash©
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    Ibra? :o:
     
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  6. Antonio!!
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    CITAZIONE (crash© @ 15/5/2012, 14:46) 
    Ibra? :o:

    Si, per il trasferimento dalla juve all'inter
     
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  7. crash©
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    E cosa c'entra col calcioscommesse?
    Per favore, non farmi leggere quel papiro :asd:
     
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  8. Antonio!!
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    E' l'indagine parallela sui procuratori. Se non va bene in questo topic, la elimino :asd:
     
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    "Deshi Deshi Basara Basara"

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    CITAZIONE (Antonio!! @ 15/5/2012, 20:25) 
    E' l'indagine parallela sui procuratori. Se non va bene in questo topic, la elimino :asd:

    più che altro mettila sotto spoiler che per arrivare a fine pagina mi stanca il dito :lol:
     
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  10. RuiBarros
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    sempre se a qualcuno interessa, ecco l'altra versione dei fatti su Novara-Siena, dato che non verrà urlata ai quattro venti perché non fa clamore e non offre nessuna base per battutine idiote

    http://it.eurosport.yahoo.com//18052012/45...isse-nulla.html
     
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  11. dirtyouth
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    Vabe Rui però... Tranne Coppola, mi sembrano testimonianze tutte di persone interessate o coinvolte in un qualche modo, no? :)

    p.s.: ovviamente parlo, avendolo letto l'articolo.

    Edited by dirtyouth - 18/5/2012, 21:49
     
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  12. WI-SIOUX
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    CITAZIONE (RuiBarros @ 18/5/2012, 21:42) 
    sempre se a qualcuno interessa, ecco l'altra versione dei fatti su Novara-Siena, dato che non verrà urlata ai quattro venti perché non fa clamore e non offre nessuna base per battutine idiote

    http://it.eurosport.yahoo.com//18052012/45...isse-nulla.html

    personalmente non credo a nessuna dichiarazione a prescindere.
    Che sia la giustizia a schiaffoni a far venire tutto a galla e poi tireremo le somme e chi dovrà pagare mi auguro paghi come si deve come sta succedendo già a Doni senza che nessuno abbia preso le sue difese per colori o simpatia.
    Ad oggi trasformare anche tutto questo schifo in faide di tifo e complotti mediatici fa veramente cadere le braccia.
     
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  13. RuiBarros
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    CITAZIONE (dirtyouth @ 18/5/2012, 21:48) 
    Vabe Rui però... Tranne Coppola, mi sembrano testimonianze tutte di persone interessate o coinvolte in un qualche modo, no? :)

    p.s.: ovviamente parlo, avendolo letto l'articolo.

    appunto é solo l'altra versione di chi é interessato

    CITAZIONE (WI-SIOUX @ 18/5/2012, 21:49) 
    CITAZIONE (RuiBarros @ 18/5/2012, 21:42) 
    sempre se a qualcuno interessa, ecco l'altra versione dei fatti su Novara-Siena, dato che non verrà urlata ai quattro venti perché non fa clamore e non offre nessuna base per battutine idiote

    http://it.eurosport.yahoo.com//18052012/45...isse-nulla.html

    personalmente non credo a nessuna dichiarazione a prescindere.
    Che sia la giustizia a schiaffoni a far venire tutto a galla e poi tireremo le somme e chi dovrà pagare mi auguro paghi come si deve come sta succedendo già a Doni senza che nessuno abbia preso le sue difese per colori o simpatia.
    Ad oggi trasformare anche tutto questo schifo in faide di tifo e complotti mediatici fa veramente cadere le braccia.

    non mi aspettavo altro da te, ma se avresti seguito il modus operandi della gazzetta riguardo a Conte, non scriveresti roba simile oppure lo faresti con la consapevolezza di chi vuole solo provocare

    1) perché Carobbio tira fuori le vicende riguardanti Siena e in particolare Conte e Stellini solo nell’interrogatorio davanti alla procura sportiva di fine febbraio (“fatti e circostanze assolutamente nuove”) e non prima e davanti al PM di Cremona?

    2) Perché nei giornali si parla solo di Conte e non anche chessò di Tesser e Mondonico, rispettivamente allenatori di Novara e Albinoleffe quell’anno? Capisco che Carobbio nomini espressamente Conte, suo allenatore allora, ma dice pure che le gare furono combinate dalle società. Entrambe. Due. Possibile nessuno abbia sentito l’esigenza di fare una telefonata e queste due società?

    3) Perché se il verbale è del 29.02.2012 è spuntato fuori giusto oggi, 68 giorni dopo?

    4) La domanda delle domande: perché Palazzi non ha ancora ascoltato Conte? Voglio dire: c’è un’accusa gravissima, prassi vorrebbe che si ascoltasse anche il diretto interessato. Probabilmente è perché è in difficoltà, nel senso che se anche credesse al “pentito”, sarebbe al momento la sua parola contro quella di tutto il Siena (che ovviamente smentisce in blocco). Non solo: sarebbe la sua contro quella del Siena, del Novara e dell’Albinoleffe (alcuni del club bergamasco in realtà fanno mezze ammissioni). Insomma, oltre a Conte, ne dovrebbe deferire una cinquantina abbondante solo per queste due partite e solo fidandosi dell’integrazione di Carobbio. Un po’ poco. Anche se, comunque, non si può far finta di nulla poiché l’accusa è pesantissima.

    5) E’ davvero credibile una riunione prepartita nella quale si parla così apertamente di un risultato combinato? Sarebbe una novità importante rispetto alla prassi osservata finora nelle altre partite combinate, di solito molto più discretamente.
     
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  14. WI-SIOUX
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    io ti ho detto che non credo a nessuno.
    Chi deve indagare e li sente di persona trarrà le sue considerazioni.
    Tutti i punti che tiri tu fuori ora sono l'ennesimo richiamo al complottismo... e santo cielo... e basta.

    Volevo vedere se andavano a prendere conte a febbraio che casino veniva fuori di "destabilizzazione"...
    Ma saran ben cazzi loro scegliere e stabilire quando e come convocare e ascoltare qualcuno o dobbiamo fare un sondaggio popolare? E' il loro mestiere non il mio e ne quello dei tifosi.

    Come ti ho già scritto, non credo a nulla di ciò che leggo, lo leggo e basta.
    Sarà chi di dovere a trarre le conclusioni, non io.

     
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  15. RuiBarros
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    e appunto é il compito di quel palazzi e non di tizio e pompino della gazzetta che gia stabiliscono penalizzazioni, sentenze e come sará il futuro juve senza conte....poi dici che non ci sono complotti mediatici. é una situazione assurda e vergognosa, da nazioni tipo russia o ucraina

     
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1285 replies since 14/4/2012, 12:56   16959 views
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